IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                nella riunione del 1° settembre 2022 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 24, comma 2; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021
con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco,  di
Bleggio Superiore, di  Bocenago,  di  Borgo  Lares,  di  Bresimo,  di
Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine,  di  Cavizzana,
di Cis, di Comano Terme, di  Commezzadura,  di  Croviana,  di  Dimaro
Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di  Giustino,  di  Ledro,  di
Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di
Nago-Torbole, di Ossana,  di  Peio,  di  Pellizzano,  di  Pelugo,  di
Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di  Tenno,  di  Terzolas,  di
Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi  e  di  Vermiglio  della
Provincia autonoma di Trento e con la quale sono stati stanziati euro
2.650.000,00 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con
la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con  la
sopra citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  26  febbraio
2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena,
di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di  Sella  Giudicarie,  di
Spiazzo e di Stenico, della Provincia  autonoma  di  Trento,  colpito
dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre
2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  4  novembre  2021
con la quale sono state  integrate  di  euro  993.000,00  le  risorse
stanziate con la citata delibera del Consiglio dei  ministri  del  26
febbraio 2021 per  il  completamento  delle  attivita'  di  cui  alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n.
1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la  quale  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza   degli   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al  4  ottobre  2020  nel
territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di  Bleggio  Superiore,  di
Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di  Caldes,
di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano  Terme,  di
Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro,  di
Fiave', di Giustino, di Ledro, di Livo, di  Madruzzo,  di  Male',  di
Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di  Nago-Torbole,  di  Ossana,  di
Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi,  di
Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento,  di  Tre  Ville,  di
Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda,  di
San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di  Spiazzo  e  di  Stenico
della Provincia autonoma di Trento e' stato  prorogato  di  ulteriori
dodici mesi. 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 25 marzo 2021, n. 757 recante: «Interventi urgenti di  protezione
civile in conseguenza degli  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni  di  Andalo,
di Arco, di Bleggio  Superiore,  di  Bocenago,  di  Borgo  Lares,  di
Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine,  di
Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana,  di
Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiave', di Giustino, di Ledro,
di Livo, di Madruzzo, di Male', di Massimeno, di Mezzana, di Molveno,
di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di  Pellizzano,  di  Pelugo,  di
Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di  Tenno,  di  Terzolas,  di
Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi  e  di  Vermiglio  della
Provincia autonoma di Trento»; 
  Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n.  1  del
2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito  della  valutazione
dell'effettivo    impatto    dell'evento    calamitoso,    effettuata
congiuntamente dal  Dipartimento  della  protezione  civile  e  dalle
regioni e province autonome interessate, sulla base di una  relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il  Consiglio  dei
ministri individua,  con  una  o  piu'  deliberazioni,  le  ulteriori
risorse finanziarie necessarie per il completamento  delle  attivita'
di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma  2,
autorizzando  la  spesa  nell'ambito  del  Fondo  per  le   emergenze
nazionali; 
  Vista la nota prot. n. 40338 del 20 settembre 2021 con la quale  la
Provincia autonoma di  Trento  ha  trasmesso  la  ricognizione  delle
misure urgenti per il  completamento  delle  attivita'  di  cui  alla
lettera b) e  per  quelle  relative  alla  lettera  d)  del  comma  2
dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la nota del 22 agosto 2022 con la quale il  Presidente  della
Provincia autonoma di Trento attesta la coerenza con gli strumenti di
pianificazione e programmazione redatti, gestiti e  coordinati  dalla
medesima provincia autonoma con gli ambiti di  azione  relativi  alla
difesa del suolo e agli  interventi  per  il  contrasto  al  dissesto
idrogeologico; 
  Atteso che gli elementi di dettaglio a  conferma  dell'attestazione
di cui alla citata nota del 22  agosto  2022  saranno  in  ogni  caso
delineati nell'ambito della  definizione  puntuale  dei  piani  degli
interventi da sottoporre all'approvazione del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 3, della sopra citata ordinanza n. 757 del 2021; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Viste le note  del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  4
febbraio 2022 e del 24 agosto 2022; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1
del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  3,
della delibera del Consiglio dei ministri del 26  febbraio  2021,  e'
integrato di euro 9.250.000,00 a valere sul Fondo  per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera  d)
del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi